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Il Principio di Sussidiarietà in bioetica

Raffaele Sinno.



E’ noto che il principio di sussidiarietà /socialità è entrato a far parte di diritto nelle discussioni fondative della bioetica contemporanea. Per tale principio s’intende "la capacità e l’impegno di ogni singola persona a realizzare se stessa nella partecipazione della realizzazione del bene dei propri simili". Tale principio trova una sua ampia collocazione in ambito politico-sociale, nei rapporti tra diritti del singolo cittadino e Stato
, nell’equilibrio tra rispetto delle scelte individuali e le ragioni delle libertà fondamentali protette da uno stato civile. La nascita di questo principio si fa comunemente risalire alla tradizione aristotelico – tomista, nel suo significato di reciprocità ontologica nei confronti della persona umana. Il filosofo greco Aristotele affermava che spettava alla polis la responsabilità di garantire il benessere dei cittadini, poiché essa è la più importante di tutte le comunità e comprende in sé tutte le altre , tuttavia non disconosceva la legittimità dei bisogni del singolo individuo, pur se non ne dichiarava l’autonomia giuridica. In Tommaso d’Aquino il concetto di sussidiarietà assume una notevole importanza, poiché la persona umana è considerata un soggetto libero di realizzare e riconoscere il valore inestimabile della propria natura: "La persona è una sostanza autonoma, padrona dei propri atti, esprimente al tempo stesso una sufficienza e un’insufficienza. Laddove la persona è insufficiente intervengono, in un’istanza sussidiaria l’organizzazione pubblica del potere".  Nella tradizione della dottrina sociale della Chiesa, è stata l’enciclica Quadrigesimo anno, di Pio XI, promulgata il 15 maggio 1931, a esprimere in senso organico, e moderno, tale principio, poiché la sussidiarietà diventa strumento d’azione controllata d’intervento dello Stato, il quale riconosce i diritti propri e originari della persona umana. In tal senso, nel numero 79 dell’enciclica, si enuncia il contenuto etico – politico della sussidiarietà: "L’unico scopo dell’attività sociale dovrebbe essere quella di aiutare i membri di un corpo sociale, non di assorbirli o distruggerli".
Da queste premesse si possono tracciare discussioni in ambito etico e bioetico per quello che concerne il principio di sussidiarietà. In prima istanza, la gestione dei diritti fondamentali, tra cui quello della salute, deve considerare un giusto equilibrio tra sussidiarietà e ridistribuzione dei finanziamenti.  Ogni possibile questione biopolitica, di decentramento e gestione locale in ambito sanitario, per essere realizzata, ha bisogno di una programmazione sussidiaria del marketing sanitario. Nell’articolo 118 della nostra costituzione tale principio etico trova una sua spiegazione teorica nella gestione della prassi sociale, dato che si delineano i due livelli di sussidiarietà verticale e orizzontale. Il primo, quello verticale, prevede che i bisogni debbano essere corrisposti, con una maggiore vicinanza delle gerarchie di potere al cittadino, ciò presuppone il decentramento e la razionalizzazione delle esigenze sanitarie, nel loro livello formativo e educativo. Il secondo, quello orizzontale, non ancora applicato, presume un ulteriore spostamento di gestione, in modo da ottenere e riconoscere le strutture sociali operanti sul territorio, capaci di gestire direttamente i fondi, e di rispondere delle linee politiche sanitarie. Tale trasformazione prevedrebbe una transizione dalle attuali capacità e competenze, per una gestione responsabilizzata non di vertice. Per questi motivi, si apre una nuova stagione di cambiamenti, con il concetto di Big Society, ossia una società in cui la persona non chiede più aiuto allo Stato, ma è capace di organizzare una rete di protezione sociale più solidale ed efficiente. Un possibile modello di Welfare sussidiario, un cambiamento da costruire e sperimentare, poiché la persona rimane fulcro di attività dinamica di ogni collettività.



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